Dal 20 ottobre 2012 è stato introdotto l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC (Decreto legge n. 179/2012 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/10/2012) .
Pertanto, le imprese individuali che si costituiscono dal 20/10/2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare l’indirizzo della PEC; l’assenza di tale comunicazione impedisce l’iscrizione dell’impresa e determina il rifiuto dell’istanza.
Invece, le imprese individuali già attive e non soggette a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012, sono tenute a comunicare il loro indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013.
Le imprese individuali che entro il 31 dicembre 2013, non avranno provveduto alla comunicazione della PEC, subiranno la “Sanzione” della sospensione per tre mesi di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata a decorrere dall’1 gennaio 2014 in poi.